La società semplice può rappresentare uno strumento utile nella protezione patrimoniale e nella pianificazione successoria, in particolare quando l’obiettivo è organizzare la titolarità, la gestione e il trasferimento di determinati beni nel tempo.

Forme e costituzione

La società semplice può essere costituita senza forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. È il caso, ad esempio, del conferimento di beni immobili, per il quale occorre rispettare le forme previste dalla legge.

Può essere iscritta al Registro delle Imprese oppure non esserlo. Nella prassi, tuttavia, le banche richiedono spesso l’iscrizione sia per l’attribuzione del codice fiscale sia per il rilascio del codice L.E.I..

La società semplice non è dotata di personalità giuridica, ma dispone soltanto di autonomia patrimoniale imperfetta.

Ai sensi dell’art. 2249 c.c., le società semplici non possono svolgere attività commerciale. Di conseguenza, non possono generare redditi d’impresa o redditi da lavoro dipendente; i redditi potenzialmente ottenibili sono, invece, redditi da capitale, redditi fondiari, redditi da lavoro autonomo o redditi diversi.

Le quote sociali, se non liberamente trasferibili, non sono soggette a procedure esecutive o cautelari.

Statuto e contratto sociale

Lo statuto e/o il contratto sociale possono sempre essere modificati. Inoltre, i soci possono conferire beni anche dopo la costituzione della società.

La società semplice è un’entità fiscalmente trasparente: il reddito complessivo della società, determinato in capo alla medesima, viene attribuito ai soci per trasparenza, che lo dichiarano in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute.

La società semplice non produce alcun reddito d’impresa, poiché non può esercitare alcuna attività commerciale.

Reddito della società semplice

La società semplice determina il proprio reddito imponibile come sommatoria delle singole categorie di reddito indicate dall’art. 6 del TUIR:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi da lavoro autonomo;
  • redditi diversi.

Esclusione dal calcolo dei redditi

L’art. 3 del TUIR prevede che i redditi prodotti dalle società semplici siano qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrano al reddito complessivo come sommatoria, al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e dei redditi esenti.

Nel caso particolare in cui la società semplice produca redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, a imposta sostitutiva, oppure redditi esenti, tali importi non concorrono alla determinazione del reddito imponibile e, quindi, non vengono attribuiti ai soci. Inoltre, in caso di successiva distribuzione, non subiscono alcuna imposizione.

Tale principio è stato recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 689 e n. 691 dell’8 ottobre 2021, riguardanti la tassazione in capo ai soci di somme attribuite in sede di liquidazione della società semplice e rinvenienti da redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva.