Il trust è un negozio giuridico attraverso il quale una o più persone (i disponenti) — con atto tra vivi o mortis causa — intestano dei beni a un Trustee (persona fisica o giuridica), affinché questi li gestisca nell’interesse del beneficiario.
Il conferimento dei beni al trustee viene considerato una donazione, e le relative imposte devono essere pagate al momento del conferimento oppure, successivamente, dai beneficiari.
Il trust disciplinato dalla L. 112/2016 gode dell’esenzione dall’imposta di successione, ma solo se rispetta una serie di condizioni precise. Vediamole nel dettaglio.
Le condizioni previste dalla legge
1. Beneficiari
Devono essere persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 4 della Legge 104/1992.
2. Finalità esclusiva
L’atto istitutivo deve indicare specificamente che “il trust persegue come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona (con disabilità grave)”.
3. Forma
Deve essere costituito per atto pubblico, davanti a un Notaio.
4. Soggetti coinvolti e ruoli
Devono essere indicati in maniera chiara i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli, e le funzionalità e i bisogni specifici della persona con disabilità grave — comprese le attività assistenziali necessarie a garantirne la cura, anche al fine di ridurre il rischio di istituzionalizzazione (il cosiddetto Progetto di Vita):
- Trustee (gestore tecnico): con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere per la persona con disabilità grave, adotta ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; sono a suo carico gli obblighi e le modalità di rendicontazione.
- Beneficiari: i soggetti con grave disabilità.
- Disponenti.
- Guardiano (tutela umana): controlla le obbligazioni del trustee e deve essere individuato per tutta la durata del trust.
5. Destinazione dei beni
I beni conferiti in trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust.
6. Nomina del guardiano
Nell’atto istitutivo deve essere obbligatoriamente individuato il soggetto — guardiano — preposto al controllo delle obbligazioni a carico del trustee.
7. Durata
La durata del trust coincide con la vita della persona con disabilità: il termine finale coincide con la sua morte.
8. Patrimonio residuo
Deve essere indicata la destinazione del patrimonio residuo.
9. Progetto di vita
È utile allegare il Progetto di Vita, che dovrà essere aggiornato periodicamente dal Trustee.
Trust opaco: la scelta obbligata
Il trust “Dopo di Noi” deve essere strutturato come trust opaco: il beneficiario non ha un diritto attuale, certo e incondizionato a pretendere l’erogazione automatica dei redditi generati, ma è il Trustee a decidere liberamente come e quando impiegare le risorse per i bisogni assistenziali.
Le conseguenze fiscali:
- Il trust è soggetto passivo d’imposta
- I redditi complessivi scontano l’IRES fissa al 24%
- I redditi finanziari subiscono le ritenute alla fonte
- Quando il trustee eroga somme al disabile, queste non subiscono ulteriore tassazione
Perché non un trust trasparente
La scelta del trust opaco, invece che trasparente, risponde a due esigenze fondamentali:
- Tutela dei sussidi: con un trust trasparente, l’imputazione automatica dei redditi al beneficiario farebbe aumentare il suo ISEE, con il rischio concreto di perdere indennità o pensioni di invalidità.
- Flessibilità gestionale: il trust opaco permette una maggiore flessibilità nel modulare le spese, senza vincoli rigidi.